di Maurizio Mottola, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Taranto
Collaboratore della Redazione Fiscosport (www.fiscosport.it)
UN NUOVO DEMOCRATICO MODELLO DI PROMOZIONE SPORTIVA: IL TRUST DEI TIFOSI
Il caso del “Taranto F.C. 1927” e della “Fondazione Taras 706 a.c.”
1. Premessa
Partendo da un caso concreto e attuale (quello del “Taranto F.C. 1927” e della “Fondazione Taras 706 a.c.”, cioè di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata partecipata da una associazione di promozione sociale), saranno analizzati i principali aspetti di interesse giuridico e fiscale relativi alla promozione sportiva mediante l’adozione di una struttura particolare e inusuale, anche se in rapida espansione nel panorama calcistico nazionale. Tale struttura trae origine dalle esperienze europee dei supporters trust, nati al fine di coniugare gli interessi privati di un sodalizio sportivo con gli interessi collettivi di salvaguardia delle tradizioni sportive, sociali e culturali, oltre che di corretti principi etici e morali, mediante la partecipazione diretta e democratica dei tifosi. Una via percorribile grazie alla costituzione di un ente non profit di tipo associativo che partecipa al capitale e agli organi sociali del club sportivo (società commerciale o ente non commerciale, con o senza scopo di lucro). Nel presente articolo, dopo aver brevemente descritto una recente iniziativa di tale tipo, passeremo ad analizzarne gli aspetti di maggiore interesse, di carattere giuridico e fiscale.
2. Il caso
In seguito al fallimento della “A.S. Taranto Calcio s.r.l.”, questa estate il calcio professionistico è nuovamente scomparso a Taranto, ad un passo dal conseguimento della promozione in serie B, traguardo inseguito da tanti anni.
Già ai primi segnali di difficoltà economiche della suddetta società sportiva, alcuni esponenti della tifoseria, nonché rappresentanti della società civile e della classe imprenditoriale e professionale locale, avevano dato vita a una associazione di promozione sociale (aps) denominata “Fondazione Taras 706 a.c.” (di seguito la “Fondazione”).
La Fondazione si pone quali fini primari:
• la creazione di una rappresentanza responsabile e democratica di tifosi a sostegno della squadra di calcio;
• la partecipazione al capitale sociale e agli organi sociali del sodalizio sportivo;
• la tutela, la crescita e lo sviluppo dei settori calcistici giovanili;
• la promozione e la diffusione della locali tradizioni storiche, culturali e sportive;
• l’offerta di benefici ai propri associati quali, per esempio, sconti, informazioni privilegiate, tariffe speciali in convenzione con aziende locali e nazionali.
Per il conseguimento di tali obiettivi la forma giuridica dell’a.p.s. è stata ritenuta la più adeguata, al fine sopratutto di sfruttare le più ampie possibilità, concesse dalla normativa in vigore, di trarre risorse economiche utili.
A fallimento ormai inevitabile, per scongiurare il rischio di veder scomparire definitivamente il calcio a Taranto, anche in forma dilettantistica, la Fondazione ha impiegato il proprio patrimonio associativo per costituire una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro (s.s.d.) nella forma di società di capitali a responsabilità limitata (s.r.l.).
La società, denominata “Taranto F.C. 1927” (di seguito la “Società”), è stata dotata di uno statuto che prevede la partecipazione al capitale e agli organi sociali da parte della Fondazione, in rappresentanza diretta e democratica della tifoseria e della collettività tarantina, per il tramite di specifiche clausole che dispongono in particolare:
• il diritto attribuito alla Fondazione di nominare 1 o 2 membri del Consiglio di Amministrazione della società, a seconda del numero complessivo degli stessi;
• il diritto di veto attribuito alla Fondazione su talune materie.
Il capitale sociale è stato successivamente incrementato grazie all’ingresso di nuovi soci finanziatori che hanno accolto l’iniziativa e creduto nel progetto. In tal modo è stato possibile iscrivere una squadra al campionato (in corso) di calcio della Lega Nazionale
Dilettanti (serie D).
Attualmente la Fondazione detiene circa il 15% del capitale sociale ed è presente nel Consiglio di Amministrazione della società per il tramite del proprio rappresentante legale, il Presidente del Consiglio Direttivo (pro-tempore, in attesa delle elezioni dei rappresentanti del Direttivo effettivo).
3. Gli approfondimenti
Tracciamo un breve e sintetico profilo della a.p.s. e della s.s.d. in forma di s.r.l., dal punto di vista giuridico e fiscale
a) l’Associazione di Promozione Sociale
Ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, sono considerate a.p.s. “le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.
La costituzione di una a.p.s. deve avvenire per atto scritto a pena di nullità (scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).
Lo statuto deve prevedere esplicitamente:
• che le finalità vengono perseguite senza scopo di lucro;
• che le finalità vengono perseguite nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati;
• che gli eventuali proventi derivanti dalle attività non possono essere ripartiti fra gli associati, anche indirettamente;
• che gli avanzi di gestione devono essere impiegati a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
• che il patrimonio associativo non può essere ripartito tra gli associati in caso di scioglimento, dovendo questo essere destinato a fini di utilità sociale;
• che l’ordinamento deve essere ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (organo sovrano associativo è l’assemblea dei soci e il voto in assemblea si esprime per testa, indipendentemente cioè dall’ammontare della quota di partecipazione al patrimonio conferita dal singolo socio o dallo status del singolo socio);
• che le cariche associative sono elettive (ogni socio ha pari diritto di elettorato attivo negli organi associativi);
• che non possono essere stabiliti limiti all’adesione in base a condizioni economiche.
Le a.p.s. sono tenute all’iscrizione presso appositi registri, nazionali o regionali, costituiti ad hoc in funzione dell’ambito territoriale di attività.
Le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno 5 regioni o 20 province e che vantano almeno un anno di attività possono chiedere l’iscrizione presso il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Le a.p.s. possono acquisire le risorse economiche necessarie per il conseguimento della propria mission attraverso:
• quote e contributi degli associati;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi pubblici;
• contributi internazionali;
• proventi derivanti da prestazione di servizi e/o cessione di beni derivanti dall’esercizio di attività economiche connesse direttamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali;
• raccolta pubblica di fondi in occasione di eventi promozionali;
• accesso alle forme di credito agevolato previste per le cooperative.
La responsabilità patrimoniale è perfetta solo in caso di ottenuto riconoscimento giuridico, per cui, in tale ipotesi, a garanzia delle obbligazioni assunte risponde esclusivamente l’associazione attraverso il proprio patrimonio.
In caso contrario sussiste imperfetta autonomia patrimoniale, nel senso che la responsabilità patrimoniale ricade sul rappresentante legale (o su chi ha agito in nome e per conto dell’associazione) in maniera solidale e illimitata, oltre che sul patrimonio associativo.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali in generale, alle a.p.s. si applicano le norme tributarie previste per tutti gli enti non commerciali (si rimanda a tal proposito al Vademecum di G. Sinibaldi). Di particolare interesse sono le norme che disciplinano i vantaggi fiscali in capo ai soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti delle a.p.s., di cui alla Guida Operativa del CNDCEC su erogazioni liberali e 5 per
mille. Tali agevolazioni fiscali potrebbero purtroppo subire una penalizzazione a fronte delle novità previste dalla Legge di Stabilità, in materia di deduzioni e detrazioni fiscali, quale l’introduzione del tetto di 3mila euro e della franchigia di 250 euro nel caso di redditi non inferiori a 15mila euro.
b. la Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
L’attività sportiva dilettantistica può essere esercitata, oltre che nella forma dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (a.s.d.), ente non commerciale di tipo associativo, anche nella forma di società di capitali senza scopo di lucro, come previsto dall’articolo 90 della legge n. 289 del 2002.
La società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro può essere costituita come società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni o società cooperativa. In questa sede ci occupiamo della società a responsabilità limitata e, senza entrare nel merito delle singole e specifiche disposizioni normative che la disciplinano, ci limitiamo a segnalare che a tale soggetto giuridico:
• si applicano le disposizioni codicistiche previste per le società di capitali costituite per l’esercizio di attività economiche, per quanto attiene a costituzione, autonomia patrimoniale, pubblicità presso il Registro Imprese, organi sociali e governance, redazione e pubblicazione del bilancio, etc.;
• non si applicano le disposizioni di carattere tributario tipiche degli enti non commerciali, considerata la natura commerciale che viene mantenuta nonstante l’assenza di lucro (unica eccezione è costituita dal comma 3 dell’art. 148 T.U.I.R., oltre che dalle disposizioni relative al trattamento dei compensi erogati agli sportivi e al personale amministrativo gestionale e all’adozione dei regimi forfetari di determinazione del reddito, come quello di cui alla legge 398/1991).
Pertanto la promozione di attività sportive dilettantistiche tramite questa forma giuridica consente ai soci fondatori di mantenere salda la proprietà nelle proprie mani (ciò non è contemplabile nel caso di enti di tipo associativo essendo prevalente in questi l’aspetto della partecipazione democratica) e, allo stesso tempo, di godere delle disposizioni di favore in ambito fiscale.
Può essere quindi considerato lo strumento giuridico adatto nel caso in cui l’attività sportiva richieda investimenti importanti e quindi una dotazione patrimoniale consistente, una responsabilità limitata in capo ai soci fondatori e finanziatori, oltre che la garanzia di poter esercitare pieno controllo sulla gestione, pur godendo di determinati vantaggi fiscali connessi alla promozione di attività sportive non professionistiche.
4. Conclusioni
Alla luce di quanto descritto e analizzato nelle pagine precedenti, possiamo concludere affermando che il trust dei tifosi potrebbe rappresentare in futuro il modello di riferimento per la gestione dello sport dilettantistico o professionistico.
I tifosi (e non solo) potrebbero partecipare democraticamente e attivamente, apportando passione, valori, tradizioni e impegno sociale.
Il club sportivo, pur potendo mantenere il sostanziale controllo sulla proprietà e sulla gestione, potrebbe meglio ascoltare e soddisfare le istanze della collettività e introdurre nuovi principi nella conduzione delle proprie attività:
• trasparenza;
• eticità;
• moralità;
• integrazione con il tessuto sociale locale;
• salvaguardia e promozione delle relative tradizioni e conoscenze.
Tali conclusioni sono emerse anche in occasione dell’Assemblea dei soci della Fondazione Taras tenutasi lo scorso 13 ottobre e indetta per l’elezione del Consiglio Direttivo. All’apertura dei seggi elettorali è stato organizzato un incontro-dibattito dal tema
“Supporters Trust. Ultima spiaggia per il calcio italiano? La necessità di restituire il calcio alla gente. Le esperienze in Europa, in Italia e a Taranto”.
Al dibattito sono intervenuti Antonia Hagemann e Ben Shave, responsabili di Supporters Direct Europe, Diego Riva, consulente legale di Supporters Direct per l’Italia, Jens Wagner, rappresentante del Supporters Trust Amburgo, David Miani, rappresentante Supporters Trust Ancona, Fulvio Paglialunga, giornalista del Corriere del Giorno, Elisabetta Zelatore, presidente del Taranto FC 1927 e Claudio Andriani, presidente della Fondazione
Taras.
Supporters Direct Europe è una organizzazione internazionale che si propone di promuovere e diffondere il supporters trust come modello di gestione dei club calcistici alternativo e democratico, fungendo da “ombrello” e guida nei confronti di tutte le iniziative promosse in Europa in tale ambito. I rappresentanti di Supporters Direct Europe hanno ufficialmente riconosciuto l’affiliazione della Fondazione Taras
e hanno apportato interessanti contributi personali.
In particolare hanno dimostrato che, come accaduto a Taranto, molti altri trust, in tutta Europa, sono nati in seguito a crisi societarie di tipo finanziario. Ne consegue che obiettivo del trust è innanzitutto quello di garantire una gestione finanziaria stabile e sana e preservare quindi in futuro l’esistenza del sodalizio sportivo, grazie alla vigilanza e alla partecipazione attiva e democratica della collettività.
Oltre all’aspetto finanziario esistono ulteriori obiettivi, ragioni e consapevolezze, più profonde, delicate e meno urgenti. Il club sportivo e la città di appartenenza non possono essere rappresentati dallo “stadio-centro commerciale avveniristico e super funzionale” o dal “giocatore-modello-playboy milionario”.
Il club sportivo deve identificarsi con i valori e le tradizioni di cui è portatrice la comunità. Se si sceglie la prima strada si va incontro inevitabilmente a modelli di gestione destinati al fallimento (si spende di più di quanto si dispone!). Solo scegliendo un modello alternativo di gestione, quello del trust, si può garantire stabilità economica e conservazione e promozione dei valori “immateriali” e non economici di cui unici depositari sono i “tifosi”. Attraverso il trust tutti i soci possono esercitare pari diritti e sopratutto possono essere ascoltati, esprimere opinioni, manifestare dissenso e non essere più solo “spettatori paganti” o peggio “clienti obbligati per passione”. Altrettanto interessante è stato il contributo del rappresentante Supporters Trust Amburgo che ha testimoniato la consolidata tradizione dei trust in Germania, realtà in cui tutti i club calcistici dispongono di una organizzazione democratica (come da tradizionale modello di governance “tedesco” diffuso in tutte le realtà societarie, non solo sportive). Quello dell’Amburgo poi è un caso eccezionale se si pensa che in una città che conta 1,8 milioni di abitanti, il trust è attualmente composto da circa 70 mila soci che detengono il 100 del capitale del club sportivo.

